Grazie per attenzione, disponibilità al confronto e contributi utili.
Pur dopo una prima lettura del contributo che ha segnalato Fiorella De Cindio, continuo a non trovare risposta alla mia domanda.
Si evidenziano i problemi della identità e della identificazione, delle identità multiple, di anonimi e pseudonimi ma si trascura il problema che nasce proprio con la tecnologia digitale: l'identità diventa "codice" e come tale trasmissibile dal soggetto a terzi o clonabile direttamente da terzi -.
In ambito "politico", di democrazia, non sono prevedibili tutele e risarcimenti, non è teoria astratta ma argomento di stretta attualità: dopo la sentenza della Cortte Costuituzionali sul "porcellum" più d'uno chiede annullamenti, di soggetti eletti, di atti parlamentari, della stessa ri-elezione del Presidente della Repubblica.
Chi sarebbe legitimato a modifcare il "Porcellum"?
A chi chiederemmo i danni di questo loop dei loop?
Non ho competenza tecnica adeguata per verificare se la tecnologia può garantire che il "soggetto umano agente" è proprio il "soggetto legittimato" e non altri. Ogni elemento biometrico digitalizzato è un codice ...
Il sistema tradizionale non è per niente perfetto ed ha costi talmente elevati dal costringerci ad usarlo con prudenza e spingerci a desiderare in modo esteso l'e-voting.
Personalmente - ma, devo essere sincero, non mi mancano dubbi soprattutto sull'accettazione "culturale" - credo che l'e-voting sarebbe perfetto se la verifica dell'identita e della legittimita fosse affidata alle cosiddette TTD (trusted third parties, terzi affidabili).
Ma può pure essere una distorsione dovuta alla mia passata esperienza quale notaio. E qui ricordo che di brogli e falsi sulle autentiche delle firme di presetazione dei candidati nessuno ha sentito parlare quando tale operazione era affidata a notai ed altri terzi affidabili (cancellieri tribunali, segretari comunali).
Liberalizzate le autentiche, cominciati i falsi ... :-)
Ed allora, prestando attenzione al "principio di realtà" mi chiedo se limitando le aspettative e comunque volendo avvicinare elettori ed eletti sia sensato proporre un e-voting non generalizzato ma limitato ad alcuni istituti che sono comunque rilevanti ed hanno il pregio di essere già previsti dalla Costituzione che prevedono numeri pienamente compatibili con un "e-voting assistito da TTD" (cfr articolo 71 comma 2: iniziativa di leggi popolari, bastano 50 mila firme - articolo 75 referendum abrogativo, bastano 500 mila firme).